Indirizzo di contatto
PostFinance SA
Centro Competenza Curatele
Viale Stazione 15
6500 Bellinzona
N. tel.: +41 58 667 99 14
Dal lunedì al venerdì: 8.00 – 17.00
Per richieste e incarichi legati al tema della protezione dei minori e degli adulti vi preghiamo di rivolgervi al nostro centro di competenza. Offriamo consulenza competente a clienti, curatrici e curatori, incaricate e incaricati con mandato precauzionale, autorità e servizi sociali.
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Il modulo «Attuazione del diritto di firma in caso di curatele o tutele» è a disposizione delle autorità di protezione dei minori e degli adulti per la regolamentazione dei diritti di disporre ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 e cpv. 3 dell’Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT).
Qui sono riportate le informazioni rilevanti per le autorità riguardo all’applicazione della parte finanziaria del diritto di protezione dei minori e degli adulti presso PostFinance.
PostFinance è vincolata al segreto bancario e non è autorizzata a fornire per telefono alcuna informazione su singole relazioni d’affari con la clientela. Quando le autorità chiamano, non è possibile identificare in modo univoco gli interlocutori. Vi preghiamo di trasmetterci le vostre richieste di informazioni tramite disposizione.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 OABCT, per l’esecuzione delle seguenti operazioni PostFinance necessita di un’autorizzazione dell’APMA:
La clientela soggetta a misure di protezione dei minori e degli adulti, quali ad es. curatela o tutela, non può aprire soluzioni d’investimento e-trading, e-gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti Plus e consulenza sui fondi Base. Di norma è possibile proseguire una soluzione d’investimento in essere nel rispetto delle disposizioni dell’APMA.
Il contratto DPMA (contratto sull’investimento e la custodia di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela) è un accordo tra PostFinance e la curatrice o il curatore e deve essere approvato dall’APMA. Nel contratto DPMA sono definiti i diritti d’accesso della curatrice o del curatore. Su richiesta delle autorità (nota nell’atto di nomina e/o nella decisione) o della curatrice o del curatore, recapitiamo il contratto DPMA a quest’ultima o quest'ultimo.
Le seguenti informazioni si applicano alle curatrici o ai curatori nominati ai sensi degli artt. 393 CC, 394 CC o 396 CC in combinato disposto con l’art. 395 CC o 398 CC.
L’amministrazione dei beni (art. 395 CC) deve essere stata trasferita alla curatrice o al curatore, altrimenti questi non riceverà alcun diritto di disporre sulla relazione d’affari con PostFinance della persona interessata. L’amministrazione dei beni è compresa nel quadro di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC.
Per determinate operazioni la persona interessata necessita solo di un sostegno di accompagnamento, senza che vi sia alcuna limitazione della sua capacità di agire.
La curatrice o il curatore è il rappresentante legale che può agire per la persona interessata. Tuttavia ciò non impedisce alla persona interessata di agire in prima persona, a meno che le sia stata esplicitamente revocata la capacità di agire.
Determinate azioni della persona interessata necessitano del consenso della curatrice o del curatore. L’APMA deve definire nella propria decisione gli atti per i quali è richiesto il consenso.
La curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei beni è un tipo particolare di curatela di rappresentanza. Questa misura è indicata nei casi in cui una persona non sia più in grado di gestire da sola il proprio patrimonio. L’APMA ha la facoltà di revocare l’accesso a singoli valori patrimoniali (ad es. conti) alla persona interessata, senza limitarne la capacità di agire.
La curatela generale limita al massimo i diritti della persona interessata, la quale perde per legge la capacità di agire e dunque non ha più di alcun diritto di disporre (eccezione, se richiesto dalla curatrice o dal curatore: conto paghetta).
PostFinance accetta solo atti di nomina e/o decisioni esecutivi (legalmente validi), vale a dire che il termine fissato per l’impugnazione deve essere trascorso o che l’effetto sospensivo del mezzo d’impugnazione è stato revocato. Vi preghiamo di farci pervenire una copia dell’atto di nomina e/o della decisione.
In linea di principio, la curatrice o il curatore in quanto tale non può disciplinare autonomamente il diritto di disporre della persona interessata. Ciò è di competenza dell’APMA. Il diritto di firma di una persona viene revocato solo nel caso in cui l’atto di nomina e/o la decisione dell’APMA indichino che la persona interessata non è più capace di agire o che le è stato revocato l’accesso a determinati conti.
Se i genitori hanno impedimenti ad agire oppure rappresentano in una circostanza interessi contrari al bene del minore, l’autorità di protezione dei minori nomina una curatrice o un curatore oppure regola in prima persona la circostanza in esame (cpv. 2).
Se le circostanze lo richiedono, l’APMA può assegnare al minore una curatrice o un curatore, che offra supporto ai genitori nella cura del figlio.
Importante: se la figura della curatrice o del curatore è richiesta solo per determinati compiti, anche presso PostFinance le saranno fornite esclusivamente le autorizzazioni per le attività descritte nell’atto di nomina e/o nella decisione dell’APMA.
Quando il patrimonio del minore non può essere altrimenti sottratto a pericolo, l’autorità di protezione dei minori assegna l’amministrazione a una curatrice o a un curatore (cpv. 1). Viene adottata la medesima disposizione quando è in pericolo il patrimonio del minore che non è amministrato dai genitori (cpv. 2). Se si teme che i redditi o le parti del patrimonio del minore destinate all’uso o liberate non saranno impiegate conformemente alle disposizioni, l'autorità di protezione dei minori può parimenti affidarne l’amministrazione a una curatrice o a un curatore (cpv. 3).
La tutela di minorenni va innanzitutto a sostituire l’autorità parentale mancante. Si tratta dunque di una misura di protezione dei minori che comprende anche il patrimonio del minore. In linea di principio, la tutrice o il tutore ha gli stessi diritti dei genitori (art. 327c cpv. 1 CC). Se viene nominato un tutore per il minore, il diritto di rappresentanza dei genitori è escluso.
La tutrice o il tutore ha competenze diverse dalla curatrice o dal curatore:
PostFinance accetta solo atti di nomina e/o decisioni esecutivi (legalmente validi) dell’APMA, vale a dire che il termine fissato per l’impugnazione è trascorso o che l’effetto sospensivo del mezzo d’impugnazione è stato revocato. Vi preghiamo di farci pervenire una copia dell’atto di nomina e/o della decisione.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 OABCT, per l’esecuzione delle seguenti operazioni PostFinance necessita di un’autorizzazione dell’APMA:
La clientela soggetta a misure di protezione dei minori e degli adulti, quali ad es. curatela o tutela, non può aprire soluzioni d’investimento e-trading, e-gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti Plus e consulenza sui fondi Base. Di norma è possibile proseguire una soluzione d’investimento in essere nel rispetto delle disposizioni dell’APMA.
Qualora non sia più possibile pretendere che la persona interessata si presenti personalmente nell’ufficio postale o nella filiale PostFinance per l’identificazione, vi preghiamo di contattare il nostro centro di competenza PMA per discutere l’ulteriore procedura: n. tel. 058 667 99 14 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00).
È possibile definire una rappresentanza da parte della o del coniuge oppure della partner registrata o del partner registrato, purché non sussistano né una curatela né un mandato precauzionale.
In caso di improvvisa incapacità di discernimento, la o il coniuge oppure la partner registrata o il partner registrato può esercitare il diritto di rappresentanza legale, a condizione che viva in comunione domestica con la persona interessata o le presti di persona regolare assistenza e che non sussistano né una curatela né un mandato precauzionale.
Con il mandato precauzionale, la o il mandante può definire una persona che la o lo rappresenti nello svolgimento delle sue mansioni, qualora non sia più in grado di svolgerle in prima persona. In caso di mandato precauzionale, si suggerisce di assegnare alla persona incaricata istruzioni il più possibile chiare sull’amministrazione dei beni.
Una persona con capacità di agire può designare una persona fisica o giuridica che assuma la cura della persona o la cura degli interessi patrimoniali o che la rappresenti nelle relazioni giuridiche in caso di una sua (successiva) incapacità di discernimento. Questo cosiddetto «mandato precauzionale» acquisisce efficacia solo nel momento in cui la o il mandante diventa incapace di discernimento. Da quel momento, la mandataria o il mandatario agisce per la o il mandante negli ambiti a lei o lui trasferiti.
PostFinance necessita di una decisione dell’APMA che confermi la sopravvenuta incapacità di agire e la conseguente validazione e/o entrata in vigore del mandato precauzionale.
La mandataria incaricata o il mandatario incaricato della cura degli interessi patrimoniali deve gestire, nell’ambito del mandato precauzionale convalidato dall’APMA, in particolare il patrimonio della o del mandante e rappresentare quest’ultima o quest’ultimo per le operazioni inerenti al diritto patrimoniale.
PostFinance si riserva il diritto di non offrire più determinati prodotti o servizi alla o al mandante.