Cartella ipotecaria e diritto di pegno immobiliare in breve
Nel momento in cui si stipula un credito, il creditore richiede dal debitore un pegno a garanzia del prestito erogato. Nel caso dell’ipoteca questo pegno è costituito dall’immobile finanziato e viene chiamato pegno immobiliare.
Se il debitore non riesce a pagare gli interessi o gli ammortamenti dovuti, il creditore ha la facoltà di vendere l’immobile e utilizzare il ricavato per estinguere il debito, avvalendosi del diritto di pegno immobiliare sul bene in questione. Tale diritto viene iscritto nel registro fondiario e indicato sulla cartella ipotecaria che contiene sostanzialmente le seguenti informazioni:
- dati del mutuatario (debitore)
- dati del creditore (soggetto che eroga il prestito)
- somma garantita da pegno
- crediti finanziari (interessi e ammortamenti)
- il diritto di pegno immobiliare vero e proprio
La somma garantita da pegno è l’importo massimo che il soggetto che beneficia del credito potrebbe prendere in prestito in base alla propria situazione finanziaria (solvibilità). L’entità del pegno deve corrispondere almeno all’importo dell’ipoteca, ma può essere anche superiore alla somma effettivamente prestata. È opportuno, infatti, considerare la somma massima possibile da costituire in pegno e non coprire solo il debito ipotecario effettivo. Grazie a questa riserva, è possibile che per investimenti futuri (ad es. ristrutturazioni) o per aumenti futuri dell’ipoteca non sia richiesto di costituire una nuova cartella ipotecaria.
Secondo l’art. 842 cpv. 1 CC il credito risultante da una cartella ipotecaria costituisce un «credito personale», vale a dire che il debitore risponde non soltanto con il fondo costituito in pegno, bensì con il suo intero patrimonio.