Terzo grado di parentela – Stirpe degli avi
Se la testatrice o il testatore non ha discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’eredità spetta alla stirpe degli avi. Se i nonni paterni e materni sopravvivono alla persona defunta, ognuna delle due parti eredita porzioni uguali.
Alle nonne o ai nonni già deceduti succedono i rispettivi discendenti per stirpe in tutti i gradi di parentela. Se una nonna o un nonno paterno o materno sono già deceduti e non hanno discendenti, la loro intera metà spetta agli eredi viventi della stessa parte. Se mancano eredi dal lato paterno o materno, l’intera eredità spetta agli eredi dell’altro lato.
Se la persona defunta non ha eredi legittimi (e non vi sono regole diverse), la successione prevede che l’eredità passi al Cantone o al Comune del suo ultimo domicilio.