Buono a sapersi
Alcuni offerenti danno la possibilità di riscattare l’ipoteca anche prima della scadenza. In tal caso è possibile che dobbiate pagare un indennizzo per scadenza anticipata, che il vostro vecchio offerente utilizzerà, tra le altre cose, per compensare la perdita dovuta al mancato versamento degli interessi. Solitamente ha senso disdire anticipatamente l’ipoteca se il risparmio legato alla nuova offerta è superiore al costo di un’estinzione anticipata.
Valutate quindi attentamente se le condizioni più vantaggiose portino effettivamente a margini di risparmio più alti rispetto al pagamento di un indennizzo per scadenza anticipata. A seconda di come si sarà evoluto il contesto dei tassi d’interesse dalla stipula della vostra ipoteca, potrà trattarsi di un importo molto elevato che può arrivare ad ammontare fino a decine di migliaia di franchi.
Chi effettua questo calcolo dovrebbe verificare anche un’eventuale deduzione fiscale di tale indennizzo. Una sentenza del Tribunale federale del 2019 ha definito i seguenti principi:
- Nuova stipula con lo stesso offerente: indennizzo per scadenza anticipata = interessi passivi (deducibili)
- Nuova stipula con un altro offerente: indennizzo per scadenza anticipata = risarcimento danni (non deducibile)
- Disdetta anticipata a causa della vendita dell’immobile: indennizzo per scadenza anticipata = penale (applicata a titolo di costi d’investimento per l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare)
Consiglio: poiché non tutti i Cantoni osservano questa regola, le e i contribuenti interessati dovranno prepararsi ad affrontare un laborioso processo di opposizione per far valere i propri diritti. È quindi preferibile chiedere alle autorità fiscali di confermarvi la deducibilità dei costi per iscritto.